DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'
La dichiarazione di ospitalità è un documento necessario alla certificazione dell'effettiva dimora del cittadino extracomunitario nel territorio italiano.
La stessa va presentata:
- sia per soggiorni di breve durata, quindi inferiori ai 90 giorni, per motivi di visite, affari, turismo, studio;
- sia per chi deve rinnovare o ottenere il proprio permesso di soggiorno e non ha un contratto di affitto o un immobile di proprietà.
Chi deve presentare la dichiarazione di ospitalità? E come ospitare?
L'art. 7 del d.lgs. 286/1998 (TUI) afferma "Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".
Di conseguenza, indipendentemente dal motivo o dal legame che intercorre tra colui che ospita e l'ospitato, e dalle tempistiche di alloggio, colui che ospita è tenuto a dare comunicazione dell'ospitalità alle Autorità entro e non oltre le 48h dall'arrivo del cittadino extracomunitario; nel caso in cui non ottemperasse a tale obbligo, il comma 2 bis dell'art. 7 del TUI specifica che in caso di mancata comunicazione, colui che ospita, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.
CESSIONE DI FABBRICATO
La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare Ministeriale 31/05/2011, n.557).
Rimane l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.
La dichiarazione andrà presentata nelle medesime forme della dichiarazione di ospitalità.
Non sono ammesse altre modalità.