Richiesta di accesso agli atti amministrativi di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia, effettuata ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241, articolo 22 e seguenti.
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi nel caso specifico, di carattere tecnico, ovvero relativi a pratiche edilizie presentate.
Per documento amministrativo si intende ogni tipo di rappresentazione del contenuto di atti in possesso della pubblica amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, anche se i documenti non siano stati creati dall’amministrazione ma siano solamente in suo possesso.
Se l’Amministrazione a cui è stato richiesto un accesso agli atti individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, i quali hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per opporsi, con motivazioni, alla richiesta di accesso. Decorsi i dieci giorni dalla ricezione della comunicazione senza che sia stata presentata l’opposizione, l’Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.