Descrizione
Il D.L. 108/2026 ha prorogato la validità della carta d'identità cartacea che. secondo il Regolamento Europeo, cessa di avere efficacia il 03/08/2026, per i rapporti interni allo stato italiano, come segue:
- in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale. La disposizione stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento europeo non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità. A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
- esclusivamente ai fini dei procedimenti amministrativi, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali fino al 31 gennaio 2027.
Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento della carta di identità è svolta, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, da altri documenti:
- (la patente nautica,
- il libretto di pensione,
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d'armi,
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.